Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 30/04/1998 n. 217

5. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto processo verbale, secondo le modalità di cui all'articolo 18.

6. L'obbligo di fornire le informazioni e di esibire i documenti richiesti ad imprese o ad enti grava sui titolari delle imprese o loro rappresentanti e, se si tratta di enti con o senza personalità giuridica, su coloro che per legge o in base allo statuto ne hanno la rappresentanza legale.

Art. 10 - Ispezioni

1. Il collegio autorizza le ispezioni proposte dagli uffici presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.

2. I funzionari dell'Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonchè nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, della legge, l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonchè ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine;

b) controllare i documenti di cui al comma 4;

c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b) ;

d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

6. Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale secondo le modalità di cui all'articolo 18.

8. Nello svolgimento dell'attività ispettiva l'Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996 n. 52, agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, e dalle altre norme tributarie.

Art. 11 - Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti

1. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria, il collegio autorizza le perizie e analisi statistiche ed economiche, nonchè la consultazione di esperti, proposte dagli uffici.

2. Il provvedimento con il quale sono disposte le perizie e le analisi, nonchè i risultati definitivi delle stesse, sono comunicati ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 7, comma 2, ai soggetti cui il procedimento si riferisce, nonchè a coloro che, avendo un interesse diretto, immediato e attuale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, hanno presentato esposti, denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria o, comunque, sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).

Art. 12 - Segreto di ufficio

1. Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste e, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale e quelli di collaborazione con le istituzioni delle Comunità europee di cui agli articoli 1, comma 2, e 10, comma 4, della legge n. 287/1990.

Art. 13 - Accesso ai documenti e riservatezza delle informazioni raccolte

1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti concernenti intese, abusi di posizione dominante ed operazioni di concentrazione è riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti direttamente interessati di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese coinvolte nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio.

3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un'impresa, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi.

4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati.

5. Sono sottratti all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.

6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del collegio, nonchè i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonchè tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici una apposita richiesta, che deve contenere l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi.

8. L'ufficio, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne dà comunicazione agli interessati con provvedimento motivato.

9. Nel caso di comunicazioni, informazioni, dichiarazioni o richieste presentate in forma singola o congiunta da una o più imprese, possono essere presentate separatamente in allegato le informazioni coperte da segreto aziendale o industriale. Analoghe cautele possono essere richieste dalle imprese con riferimento alle eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni.

10. L'ufficio può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti richiesti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 14.

11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni, informandone il collegio.

12. Il collegio determina, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, le modalità di esercizio del diritto di accesso, nonchè i costi di riproduzione.

Art. 14 - Comunicazione delle risultanze istruttorie e audizione finale delle imprese interessate

1. Il collegio, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizza l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie alle imprese.

2. Gli uffici comunicano ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, il termine di chiusura dell'istruttoria, nonchè le risultanze di quest'ultima, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine stesso.

3. La comunicazione delle risultanze istruttorie può essere effettuata mediante pubblicazione nel bollettino ovvero mediante altre forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta, nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa. In tal caso, nella pubblicazione si deve tenere conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti commerciali.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare memorie scritte e documenti sino a cinque giorni prima del termine di chiusura dell'istruttoria indicato nella suddetta comunicazione.

5. Le imprese e gli enti interessati hanno diritto di essere sentiti dinanzi al collegio. A tal fine, essi devono far pervenire apposita richiesta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie. A seguito di detta richiesta, il collegio fissa la data dell'audizione, che è comunicata alle imprese.

6. Il collegio può inoltre sentire gli altri soggetti che hanno preso parte al procedimento e ne facciano motivata richiesta.

7. Il collegio può sentire le imprese ed enti interessati separatamente o congiuntamente. In quest'ultimo caso si deve tenere conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti commerciali relativi alla propria attività.

8. Dell'audizione è redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalità di cui all'articolo 18.

9. Completata l'istruttoria, il collegio adotta il provvedimento finale.

Art. 15 - Revoca delle autorizzazioni

1. Alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge si provvede con la medesima procedura del presente regolamento, previa diffida notificata agli interessati con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5. I poteri istruttori, nonchè le facoltà e i diritti degli interessati, si esercitano a decorrere dal ricevimento di detta diffida, fatta salva la possibilità di ridurre di un terzo, in caso di particolare urgenza, i termini di cui all'articolo 14.

Art. 16 - Istruttoria per le operazioni di concentrazione

1. Ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge, il termine di trenta giorni indicato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), è ridotto a dieci giorni.

2. Gli uffici, acquisiti gli elementi probatori, comunicano ai soggetti nei cui confronti è stata avviata l'istruttoria il termine di chiusura dell'istruttoria stessa, comunque non inferiore a sette giorni.

3. La proroga del termine di chiusura dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della legge, deve essere comunicata agli interessati con le medesime modalità con le quali è comunicata l'apertura dell'istruttoria stessa.

4. Il collegio, qualora non ritenga necessario, a seguito di un'operazione ritualmente comunicata, avviare l'istruttoria, dà comunicazione delle proprie conclusioni nel merito alle imprese ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 17 - Indagini conoscitive di natura generale

1. L'avvio delle indagini conoscitive di natura generale di cui all'articolo 12, comma 2, della legge può essere pubblicato nel bollettino.

2. Nel corso delle indagini di cui al comma 1 gli uffici possono richiedere informazioni o l'esibizione di documenti, nonchè disporre ispezioni, perizie, analisi statistiche ed economiche o la consultazione di esperti, secondo le modalità di cui agli articoli 10, 11 e 12.

3. Non si applicano le sanzioni richiamate agli articoli 9 e 10 e alle richieste di informazioni e documentazioni sono opponibili esigenze di segreto aziendale o industriale. Non si applicano, altresì, le disposizioni in materia di accesso.

 

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